Ultima Cassazione su avvocati stabiliti

Con la sentenza 22 dicembre 2011 n. 28340 la Cassazione a sezioni unite ha affermato l’illegittimità di ogni ostacolo frapposto, al di fuori delle previsioni della normativa comunitaria, al riconoscimento del titolo di abogado spagnolo in Italia. Di conseguenza i Consigli dell’Ordine non potranno rifiutare la domanda di iscrizione nell’elenco degli avvocati stabiliti, essendo del tutto irrilevante la differenza tra Italia e Spagna, della normativa per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, e la circostanza che il
richiedente non abbia dimostrato il conseguimento, in Spagna, di un particolare titolo abilitante nè di specifica esperienza professionale. Si tratta di una pronuncia fondamentale che di fatto riconosce piena dignità in fatto e in diritto al percorso spagnolo e che consentirà ai futuri italiani che intendano conseguire il titolo di avvocato fuori dall’Italia, di ottenere la certezza del riconoscimento al rientro. Si tratta di un primo passo verso la liberalizzazione della professione di avvocato.